mercoledì 18 dicembre 2013

Motivazione della sentenza ex art. 14

Pubblico questo doveroso atto in rispetto della telefonata del presidente Milito, che chiedeva lumi su questa, che a suo parere, sembra una decisione presa senza che vi fossero i previsti presupposti.

Riporto di seguito il contestato articolo 14.

ARTICOLO 14 – RECLAMI, CORREZIONI E RETTIFICHE
1- Nel caso un fanta-allenatore intenda sporgere reclamo al Segretario di Lega, al fine di contestare l’esito
di un incontro e chiedere che esso venga ricalcolato sulla base di supposti errori, irregolarità o di rettifiche
che il quotidiano ufficiale dovesse pubblicare su successive edizioni (correzione del voto assegnato in
precedenza ad un calciatore o di bonus/malus), ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:
a) I reclami dovranno pervenire al Segretario di Lega entro e non oltre la giornata di campionato
successiva a quella in cui si è disputata la gara oggetto di contestazione;
b) Non potranno essere presi in considerazione i ricorsi basati su presunti errori tecnici commessi da
arbitri, guardalinee o altri ufficiali di gara;
c) Potranno invece essere accolti ricorsi basati su correzioni o rettifiche pubblicate dallo stesso
quotidiano ufficiale, purché proposti entro i limiti di tempo di cui sopra;
d) Il ricorrente dovrà produrre la prova che certifichi l’ammissibilità del suo reclamo (copia della parte del
quotidiano riportante la rettifica ecc.);
omissis....

Ho evidenziato in rosso le parti che consentono di propendere per il ricalcolo del punteggio della squadra Borgorosso FC 1995.
Da quello che si può leggere al comma c il ricorso non è ricevibile solo sulla base di una "rettifica" del quotidiano ufficiale ma anche sulle "correzioni" che il quotidiano apporta a quanto segnalato in precedenza.
Si è discusso sul valore e sul significato di "rettifica" e "correzione", termini assolutamente equivalenti a cui però Ivano voleva dare significati differenti. Se pure fosse vero e passasse il concetto che per "rettifica" bisogna intendere un trafiletto apposito dove il QU fa mea culpa degli errori fatti, resta comunque il fatto che il reclamo può essere accolto perché la "correzione" (in questo caso esplicitato con un voto diverso da quanto dichiarato nel tabellino del lunedì) è comunque accettabile.
Non può passare nemmeno la linea secondo la quale le rettifiche o le correzioni posso essere solo individuabili laddove si faccia esplicito riferimento al tabellino. Come sottolineato sempre da Ivano, la prova prodotta da Mario Volpe altro non è che il resoconto settimanale del fantacalcio made in Gazzetta denominato "Magic" a cui, sempre secondo Ivano, non dovremmo assolutamente attenerci. Vorrei in questa sede sottolineare che intanto ci rifacciamo al tabellino pubblicato il lunedì in quanto ci viene più rapido calcolare i punteggi per il nostro fantacalcio. Ma laddove (art. 13 comma 2) viene chiamato di nuovo in causa il famoso/famigerato quotidiano ufficiale per i bonus/malus si fa ancora una volta riferimento alle eventuali "rettifiche" (o correzioni, come meglio specificato al successivo art. 14) che possono arrivare nei giorni successivi. E quale occasione migliore di conferma dei bonus/malus c'è del riepilogo "Magic" che, non dimentichiamolo, ci fornisce anche l'ultimo bonus in ordine temporale cioè l'assist? Alla fine è il tabellino "Magic" il nostro quotidiano di riferimento dal quale non possiamo prescindere e che è, di fatto, il nostro effettivo e finale tabellino.

Chiusa la parte "legislativa" e non con intento polemico, aggiungo che avrei accettato anche un ricorso basato sullo screen-shot della Gazzetta dello Sport dal quale si evince che l'ammonizione di Eder altro non è stato che un refuso di stampa (la vedete in fondo alla pagina). Infatti, al comma d dell'art. 14, si parla genericamente di prova e nella parentesi, a titolo esemplificativo si parla di "copia del quotidiano" che non necessariamente deve essere di carta. Senza contare che c'è una porta aperta sull'universo con quel "ecc." che chiude la parentesi.
Saluti. Il segretario e il presidente riuniti in conclave.





4 commenti:

  1. cioè, tu dici che vale anche il tabellino del sito ai fini di un potenziale ricorso?

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  2. Era solo per fare un esempio di come un regolamento leggermente lacunoso può dare adito a diverse interpretazioni. Prendiamo spunto da questo ennesimo caso per "rettificare" in senso letterale il regolamento e renderlo ancora migliore.

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  3. E allora non possiamo utilizzare fino a fine stagione il tabellino del sito. ??

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  4. L'attendibilitá del tabellino on-line é tutta da verificare. Per ora non é il caso.

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